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USURA BANCARIA E LA LEGGE N. 108/1996


Si qualifica usura bancaria una richiesta sproporzionata rispetto alla prestazione ricevuta.

E’ la Legge n. 108/1996 a fissare i criteri oggettivi per la valutazione di usurarietà, determinando la liceità dei tassi applicati, ossia il limite oltre il quale gli interessi sono usurari.

E’ cura della Banca d’Italia fornire agli intermediari i criteri tecnici per segnalare i TEG applicati, utilizzati per l’individuazione delle soglie trimestrali, sicché sono gli intermediari a verificare l’usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti, sulla base dei criteri tecnici.

Dunque, i tassi soglia non sono fissati dalla Banca d’Italia, bensì sono determinati da un automatismo stabilito dalla Legge n. 108/1996, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla banca d’Italia e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ad oggi, il limite oltre il quale si qualifica l’usura bancaria è fissato nel tasso medio rilevato, per la relativa categoria di operazioni, nel trimestre precedente aumentato di 1/4, cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 punti percentuali. Pertanto, la differenza tra il limite ed il tasso medio rilevato, non può essere superiore ad 8 punti percentuali.

Orbene, al fine di evitare di stipulare un contratto usurario, il consumatore dovrà verificare che il TEG, ossia il costo effettivo dell’operazione di finanziamento, non sia superiore al tasso soglia in quel trimestre.

Preme precisare che i TEG applicati per i finanziamenti a “utilizzo flessibile” (vedi aperture di credito in conto corrente, factoring, credito revolving) sono quelli praticati nel trimestre per tutti i conti in essere, anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza, viceversa i TEG applicati per i finanziamenti con “piano di ammortamento predefinito” (vedi credito personale, leasing, mutuo, prestito contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione) sono quelli praticati ai nuovi contratti stipulati nel trimestre.

Si rammenta che TEG includono, oltre al tasso nominale, anche gli oneri connessi all’erogazione del credito, esclusi gli interessi di mora, che sono dovuti, soltanto, a seguito di inadempimento del cliente.

Sul tema, dirimente è la recente ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 4 ottobre 2017, n. 23192, intervenuta sulla questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria ed, in particolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori.

Orbene, secondo i Giudici di legittimità qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorché quest’ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.

Allo stato, dunque, non v’è dubbio che la giurisprudenza di legittimità affermi che l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi ammettendone la sommatoria.

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