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RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA A EBREI LIBICI

Aggiornamento: 5 mag 2019



Il Tribunale di Roma, con una recente sentenza, ha accolto la domanda formulata dallo Studio Legale dell’Avv. Roberto Coen, riconoscendo la cittadinanza italiana dalla nascita di una persona nata a Tripoli e in possesso della cittadinanza italo-libica, ovvero una sorta di “piccola cittadinanza italiana” che interessava, prevalentemente, i libici di religione ebraica ai quali, dopo la costituzione del Regno Unito di Libia nel dicembre 1951, fu negata la cittadinanza libica per motivi etnico-religiosi, e che fu tramutata in cittadinanza italiana “pleno iure” a decorrere dal 1° gennaio 1948 in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 3 della Costituzione Italiana, secondo una ultradecennale e consolidata Giurisprudenza recepita nella Determinazione n. K.5.4. adottata dal Ministero dell’Interno il 4/3/1987.

Il Tribunale ha affermato che non risulta ostativa alla persistenza della cittadinanza italiana neanche il successivo acquisto della cittadinanza israeliana in quanto la ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Tribunale ha riconosciuto che l'applicazione della legge israeliana sul ritorno, infatti, ha comportato l'acquisto della cittadinanza israeliana in via automatica e senza che si possano trarre elementi di rinuncia esplicita e spontanea alla cittadinanza italiana.

In proposito il Tribunale ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all’estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell’art. 8 della legge 555/1912, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell’interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana, così come prescritto dall’art. 8 n.2 della citata legge 555/1912. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”(Cass. S.U. n. 5250/1979).



RECOGNITION OF ITALIAN CITIZENSHIP TO LIBYAN JEWISH


The Court of Rome, with a recent verdict, approved the request formulated by the law firm of Avv. Roberto Coen, recognizing the Italian citizenship from the birth of a person born in Tripoli and in possession of Italian-Libyan citizenship, or a sort of "small Italian citizenship" that mainly interested the Libyan Jews who, after the establishment of the United Kingdom of Libya in December 1951, Libyan citizenship was denied for ethnic-religious reasons, and that it was transformed into Italian citizenship "pleno iure" with effect from 1 January 1948 by virtue of the entry into force of art. 3 of the Italian Constitution, according to a long-term and consolidated Jurisprudence implemented in Determination n. K.5.4. adopted by the Ministry of the Interior on 4/3/1987.

The Court has affirmed that the subsequent acquisition of Israeli citizenship is not impeding the persistence of Italian citizenship, since the applicant has never renounced Italian citizenship. The Court recognized that the application of the Israeli law “on return”, in fact, involved the acquisition of Israeli citizenship automatically and without the possibility of drawing explicit and spontaneous renunciation from Italian citizenship.

In this regard, the Court recalled the orientation of the jurisprudence of legitimacy according to which "the acquisition of foreign citizenship, even if accompanied by the transfer abroad of residence, does not necessarily imply the loss of Italian citizenship, which requires, in accordance with Article 8 of Law 555/1912, that said purchase occurred spontaneously, or if it occurred "without the will of the interested party", which was followed by a declaration of resignation of Italian citizenship, as prescribed by art. 8 n.2 of the aforementioned law 555/1912. Therefore, the acquired acquisition of foreign citizenship can not in itself be invoked, even for the purpose of jurisdiction, as the cause of the loss of Italian citizenship, requiring the attachment and demonstration of the indicated circumstances" (Court of Cassation n. 5250/1979).


Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina https://www.coencoen.com/ebrei-libici

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