RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA A EBREI LIBICI
- federicacoen
- 7 mar 2018
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Aggiornamento: 17 ott
Il Tribunale di Roma, con una recente sentenza, ha accolto la domanda formulata dallo Studio Legale dell’Avv. Roberto Coen, riconoscendo la cittadinanza italiana dalla nascita di una persona nata a Tripoli e in possesso della cittadinanza italo-libica, ovvero una sorta di “piccola cittadinanza italiana” che interessava, prevalentemente, i libici di religione ebraica ai quali, dopo la costituzione del Regno Unito di Libia nel dicembre 1951, fu negata la cittadinanza libica per motivi etnico-religiosi, e che fu tramutata in cittadinanza italiana “pleno iure” a decorrere dal 1° gennaio 1948 in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 3 della Costituzione Italiana, secondo una ultradecennale e consolidata Giurisprudenza recepita nella Determinazione n. K.5.4. adottata dal Ministero dell’Interno il 4/3/1987.
Il Tribunale ha affermato che non risulta ostativa alla persistenza della cittadinanza italiana neanche il successivo acquisto della cittadinanza israeliana in quanto la ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Tribunale ha riconosciuto che l'applicazione della legge israeliana sul ritorno, infatti, ha comportato l'acquisto della cittadinanza israeliana in via automatica e senza che si possano trarre elementi di rinuncia esplicita e spontanea alla cittadinanza italiana.
In proposito il Tribunale ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all’estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell’art. 8 della legge 555/1912, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell’interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana, così come prescritto dall’art. 8 n.2 della citata legge 555/1912. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”(Cass. S.U. n. 5250/1979).
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