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NON PERDE LA CITTADINANZA LA DONNA CHE HA SPOSATO UNO STRANIERO PRIMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

  • Immagine del redattore: federicacoen
    federicacoen
  • 21 mag 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 17 ott


Il Tribunale di Roma, con una recente sentenza, ha accolto la domanda formulata dallo Studio Legale dell’Avv. Roberto Coen, riconoscendo la cittadinanza italiana dalla nascita di una persona nata in Israele nel 1943, da madre italiana e sposata con un ebreo palestinese, in quello che all’epoca era un territorio soggetto al Mandato Britannico.

Il Tribunale di Roma ha ribadito il principio fondamentale secondo cui la perdita della cittadinanza italiana presuppone non solo l’acquisto spontaneo di quella straniera, ma anche un atto di libera e consapevole rinunzia da parte del suo titolare.

Tale rinunzia non era mai avvenuta nel caso di specie, né con l’acquisto automatico della cittadinanza israeliana, in base alla legge “del ritorno”, applicabile a tutti gli ebrei emigrati in Palestina, né per effetto del matrimonio con uno straniero, in quanto sarebbe incostituzionale la perdita della cittadinanza della donna, per effetto del matrimonio con uno straniero, nel vigore della L. n. 555 del 1912, seppure il matrimonio sia stato celebrato prima dell’entrata in vigore della Costituzione italiana.




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