Con circolare n. 6 ammessa la regolarizzazione per le violazioni antecedenti al 1° gennaio
Premessa - E' possibile fruire delle nuove riduzioni previste dal ravvedimento operoso, per tutte le violazioni che, in base alle nuove norme, alla data del 1° gennaio 2015 soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento, a prescindere dalla data di commissione.
Videoforum - Nella circolare n. 6 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate è stato chiarito in modo ufficiale che, nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472, le nuove disposizioni in tema di ravvedimento trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 sono già state contestate ma che ancora non siano state formalizzate in atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.
Violazione già constatata - Altro quesito attiene all'ipotesi in cui, al 1°gennaio 2015 sia già stata contestata una violazione (ad esempio mediante emissione di PVC) ma non siano stati ancora emessi atti accertativi. Ebbene, in questo caso l'Agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso al ravvedimento operoso.
Avviso bonario - Altra situazione invece non riguarda la disciplina transitoria, ma la possibilità di ricorrere al ravvedimento nel caso in cui sia stato già emesso un avviso bonario. Più nello specifico, viene chiesto se l'emissione di una comunicazione di irregolarità, a seguito di controlli formali, precluda il ravvedimento solo sulle violazioni con la stessa rilevate, o impedisca, in toto, il ricorso alla nuova procedura. L'Agenzia delle Entrate, richiamando il precedente orientamento espresso con la circolare n. 18/E del 10 maggio 2011, ha chiarito che il contribuente può comunque ricorrere al ravvedimento operoso per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con la comunicazione di irregolarità.
Avvisi di recupero - Altro quesito posto riguarda gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni. Sebbene gli stessi non siano espressamente menzionati dalla norma, deve comunque ritenersi che rappresentino cause ostative del nuovo ravvedimento? L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che debbano essere considerati comunque atti preclusivi del nuovo ravvedimento operoso in quanto sono, per loro natura, atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.
Comunicazioni -L'ultima questione riguarda il caso di un contribuente che intende regolarizzare delle violazioni contestate con PVC ricorrendo al nuovo ravvedimento operoso. L'Agenzia delle Entrate ritiene che rimane compito del contribuente comunicare agli uffici i rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza. A tal proposito si ritiene necessario che siano forniti maggiori chiarimenti. In linea di massima si può ritenere, sin da subito, che un buon strumento possa essere rappresentato dalle osservazioni difensive al PVC che il contribuente può presentare.
Studio Coen & Associati
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