top of page
Cerca
  • Immagine del redattorealedelmonte

NESSUN REATO PER «COLPA LIEVE»




L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

La legge 8 novembre 2012, n. 189 (di conversione del D.L. 158/2012), pubblicata sulla G.U. del 10 novembre 2012, n. 263, entrata in vigore in data 11 novembre, nell’art. 3 ha introdotto un profondo cambiamento per quel che concerne le modalità di esercizio della professione medica. Il medico, adesso, deve semplicemente attenersi alle linee guida della propria professione per esercitare correttamente la propria attività, e andare esente da responsabilità penale.

Prima di tale riforma, ai fini dell’esatto adempimento, il medico si trovava a dover consigliare al paziente molti esami puramente preventivi per evitare un’eventuale denuncia per mancanza di precauzione nei suoi riguardi. Adesso, invece la colpa lieve non è più un reato: a guadagnarci saranno non solo le casse dello Stato, che non si troveranno a dover sostenere costi dovuti a una mera medicina difensiva, ma anche i medici che potranno finalmente svolgere il loro lavoro nella maniera che più reputano opportuna, senza doversi preoccupare di dover prescrivere esami per puro scrupolo diagnostico.

In ogni caso deve rilevarsi che il medico risponderà comunque in ambito civilistico ai sensi dell’art. 2043 c.c.

7 visualizzazioni0 commenti
bottom of page