La Centrale dei Rischi è stata istituita con la delibera del CICR del 16/05/1962, al fine di consentire a tutte le banche di contenere i rischi di tipo patrimoniale, nell’ipotesi di erogazione del c redito e di mancata restituzione delle somme.
La gestione del rischio, pertanto, è finalizzata ad evitare di compromettere l’equilibrio patrimoniale delle banche, segnalando il grado di solvibilità dei singoli soggetti.
E’, dunque, onere degli istituti di credito inviare all’organo di vigilanza le segnalazioni, nonché ogni altro dato o documento richiesto.
La disciplina della Centrale dei Rischi è riconducibile agli artt. 51,53 e 67 del TUB.
Le segnalazioni devono essere inoltrate nelle predette ipotesi: 1) il valore del credito è pari o superiore a € 30.000,00; 2) il valore delle garanzie, derivati o ricevute dall’intermediario è pari o superiore a € 30.000,00; 3) la posizione del cliente in sofferenza è di importi pari o superiori a € 250,00; 4) il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario segnalante è pari o superiore a € 30.000,00; 5) l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a € 30.000,00; 6) il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a € 30.000,00.
Pertanto, non possono essere segnalate a sofferenza: 1) il mero ritardo nel pagamento del debito; 2) la posizione che non implica una previsione di perdita.
Le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati ad informare preventivamente, per iscritto, il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
Precisamente, l’informativa deve specificare in maniera non equivoca la segnalazione “a sofferenza” del credito e deve pervenire al cliente in tempo utile per consentirgli di assumere ogni determinazione necessaria ad evitare la segnalazione.
Giova rilevare che l’erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi può ricondursi alla c.d. responsabilità civile della banca per false informazioni, ovvero per la diffusione di informazioni non corrette.
E’, dunque, la banca responsabile sia per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374 e 1375 c.c., che per colpa rilevante ex art. 2043 c.c.
Il singolo soggetto, pertanto, potrà esperire una procedura cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dimostrando le irreparabili e gravi compromissioni del diritto alla libera iniziativa economica (c.d. periculum in mora).
L’erronea segnalazione del cliente, infatti, determina la lesione della reputazione economica e del diritto all’immagine, oltre alterare gli equilibri del mercato creditizio.
Si rammenta che, la segnalazione di un cliente deve essere cancellata, allorquando è trascorso 12 mesi dall’avvenuta regolarizzazione dell’inadempienza, per ritardi non superiori a 2 rate o mesi, oppure 24 mesi, per ritardi superiori a 2 rate o mesi.
Diversamente, le segnalazioni non regolarizzate possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto.
Giova evidenziare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 25.1.2017 n. 1931, in ordine al rapporto tra illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi e (presunto) danno in re ipsa.
La Suprema Corte ha in primo luogo ribadito che, pur rientrando l’attività di segnalazione alla Centrale dei rischi nell’ambito delle attività pericolose ex art. 2050 c.c., tale circostanza non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva della banca (Cass. 1931/2017; Cass. 10422/2016; Cass. 18812/2014), essendo all’opposto sempre necessario l’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo (Cass. 1931/2017; Cass. 5254/2006): è dunque escluso, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2050 c.c., ed in particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, che il danno debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa.
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