top of page
Cerca
Immagine del redattorefedericacoen

LA CEDOLARE SECCA

Aggiornamento: 3 ott

Il locatore che sottoscrive un nuovo contratto di locazione per uso abitativo o che deve rinnovarlo alla scadenza annuale, può decidere di optare per la cedolare secca, che consiste in un sistema di tassazione, introdotto dall’art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, alternativo all’IRPEF.

Con la legge n. 145 del 2018 l'ambito di applicazione è stato esteso anche agli immobili ad uso diverso dall'abitativo, ad alcune condizioni meglio specificate di seguito.


REQUISITI:

· Il locatore deve essere una persona fisica e deve essere titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento

· L’immobile deve essere locato ad uso abitativo e deve appartenere alle categorie catastali da A1 ad A11 (esclusa A10) e si applica anche alle relative pertinenze concesse in locazione congiuntamente all’abitazione o che vengano concesse in locazione successivamente ma tra le medesime parti e nel secondo contratto sia fatto riferimento al precedente

· In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore e non tutti sono obbligati ad avvalersi dell’opzione

· Il conduttore non deve agire nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo

· Ad ogni eventuale proroga del contratto il locatore deve confermare la propria volontà di continuare ad avvalersi dell’opzione entro 30 giorni dalla scadenza del contratto

· Nel caso di immobili locati ad uso diverso dall'abitativo, l'immobile locato deve appartenere alla categoria C/1, essere di superficie inferiore a 600 mq escluse le pertinenze (nonostante siano locate congiuntamente) e il contratto deve essere stipulato nell'anno 2019, a meno che, alla data del 15 ottobre 2018, risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.


VANTAGGI:

· La tassazione delle imposte per il proprietario non è in base al reddito ma solo sul canone incassato ed è pari al 10%, se la casa è affittata con un canone concordato, o al 21% se la casa è affittata a mercato libero, sul canone annuale, e nei casi di locazioni di immobili di categoria C/1

· Il locatore non dovrà versare né l’Irpef, né le relative addizionali

· Il locatore non deve versare, né in sede di registrazione né di rinnovo del contratto, le imposte di bollo e di registro


SVANTAGGI:

· Il contratto deve avere lo stesso canone per tutta la durata del contratto ed il locatore, pertanto, rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, incluso l’Istat dell’anno precedente.

22 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page