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INDENNITA' DI INCASSO AGENTI DI COMMERCIO




La Corte d'Appello di Roma, con una importante sentenza, ha modificato l'orientamento del Tribunale di Roma ed ha riconosciuto all'agente una indennità pari all' 1% degli incassi effettuati, tenendo conto del risultato ottenuto e del lavoro concretamente svolto per ottenere tale risultato.

La Corte ha distinto il caso in cui il contratto preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente dell'incarico di riscossione, in cui il compenso per tale attività si presume sia stato già compreso nella provvigione pattuita, dal caso in cui, invece, l'incarico di esigere sia intervenuto nel corso del rapporto, in cui l'incarico di riscossione è quindi una prestazione accessoria e ulteriore rispetto a quelle originariamente assunte, con conseguente obbligo di remunerazione in base alla generale normativa sul lavoro autonomo.

La Corte ha stabilito che:"Dal momento che, nel caso di specie, rientriamo nella prima ipotesi, se ne desume l'autorizzazione dell'agente a poter incassare le somme dovute dalla clientela: tanto che fu la stessa società a sollecitare l'agente a provvedere agli incassi, inviando l'elenco dei clienti. Sulla base di questi presupposti, l'agente eseguì, infatti, l'incarico con propria organizzazione e impiego di propri dipendenti, lavoro per cui non ricevette mai nessuna lamentela."

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