top of page
Cerca
  • Immagine del redattorefedericacoen

FURTO DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO: STATUIZIONI DELL’A.B.F. SUL TEMA DEL RISARCIMENTO


Avendo competenza in materia di controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché servizi di pagamento, l’A.B.F. si trova sovente a dover dirimere controversie inerenti casi di furto e/o clonazione degli strumenti di pagamento.

Ciò che non va trascurato da parte del consumatore, è che non è sempre possibile ottenere un risarcimento delle somme prelevate illecitamente dal proprio conto corrente, dal momento che tale pretesa può essere soddisfatta solo a determinate condizioni.

Per poter comprendere a pieno quali siano i punti nevralgici dell’argomento in esame, risulta illuminante analizzare la giurisprudenza dell’Arbitro.

Innanzitutto, bisogna preliminarmente capire, caso per caso, se si può configurare un concorso di colpa da parte del titolare della carta di credito per non aver custodito la stessa con la dovuta diligenza. Per cui, nel caso in cui il correntista si accorga solo dopo diversi giorni che la sua carta è andata smarrita, non potrebbe richiedere l’integrale restituzione delle somme sottrattegli, ma solo una parte. L’Arbitro, come anche i giudici civili, si concentra dunque sull’aspetto inerente la colpa e l’eventuale negligenza del consumatore.

Solitamente, nella casistica affrontata dall’A.B.F., gli intermediari eccepiscono proprio la condotta negligente del ricorrente nella custodia dello strumento di pagamento e delle relative credenziali, al fine di evitare la restituzione della somma richiesta.

Tale negligenza viene ravvisata, ad esempio, nella tardività della denuncia del furto, nell’aver ignorato eventuali SMS alert inviati dalla Banca in cui si viene avvisati del perfezionamento di operazioni di prelievo, o nel fatto che il PIN sia stato digitato correttamente al primo tentativo (tanto da desumere che il legittimo proprietario non sia stato abbastanza accorto da proteggere tale dato). Infatti, quando il prelievo “illecito” viene effettuato con tempistiche rapide, è molto arduo riuscire a dimostrare che la procedura sia stata eseguita senza che il terzo malfattore conoscesse i dati dello strumento.

Quanto detto sopra, è desumibile dal combinato disposto degli artt. 12, co. 3, e 7, comma 1, lett. b, d.lgs. 11/2010, secondo cui “Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adempiuto le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b, l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o al suo smarrimento”; l’utilizzatore abilitato all’utilizzo di uno strumento di pagamento ha comunque l’obbligo di “comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”. Assai significativi sono pure norme regolamentari attuative di tali precetti (Disp. Banca d’Italia 5 luglio 2011), che prescrivono: “Quando uno strumento prevede l’utilizzo di dispositivi personalizzati di sicurezza (es. PIN e password) è fatto obbligo all’utilizzatore di mettere in atto gli accorgimenti idonei al fine di preservarne la riservatezza onde evitare gli utilizzi non autorizzati degli strumenti in questione…”; “il mancato rispetto di tali obblighi può … comportare la … responsabilità [dell’utilizzatore] per gli utilizzi non autorizzati”. L’art. 4 delle “condizioni contrattuali del servizio” dispone, dal canto suo, che “il PIN deve restare segreto, non deve essere comunicato a soggetti terzi, non deve essere riportato sulla Carta, né conservato insieme con essa o ai propri documenti di identità” e che il limite di responsabilità dell’utilizzatore di € 150,00 per eventuali prelievi fraudolenti non trova applicazione nel caso in cui questi “abbia agito fraudolentemente ovvero con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della carta. In tali casi, infatti, l’utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate.

Il rifiuto del risarcimento della somma richiesta, viene poi supportato da studi scientifici commissionati al Politecnico di Torino che ha appurato che “data una carta Bancomat smarrita o rubata non è possibile con tempo e risorse limitate riuscire ad estrarre da essa il PIN contenuto nel chip. L’operazione è teoricamente possibile ma richiede un laboratorio sofisticato (chimico ed elettronico) e quindi ha un costo molto elevato … e richiede comunque tempi molto lunghi (parecchie ore o giorni)”.

Naturalmente, nel caso in cui gli aspetti di cui abbiamo parlato non sussistano del tutto o in parte, o nel caso in cui ci siano dei “malfunzionamenti” o delle inadempienze imputabili all’intermediario (ad es. nel caso in cui non vengano inviati gli SMS alert), è possibile per il consumatore ottenere un risarcimento parziale della somma illecitamente prelevata.

42 visualizzazioni0 commenti
bottom of page