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Equitalia Nuova Rateizzazione

Aggiornamento: 3 ott


Grazie al Milleproroghe si riaprono i termini per i contribuenti decaduti da precedenti rateazioni Equitalia. Più precisamente, a beneficiare della nuova disposizione saranno tutti coloro che sono decaduti prima del 31 dicembre 2014.

Un passo indietro La norma in commento ripropone una precedente agevolazione, che fu introdotta con il decreto legge 66/2014.

In realtà la disposizione del 2014 era volta a fornire una seconda chance anche ai soggetti che non avevano potuto beneficiare delle novità introdotte con il D.L. 69/2013. Merita infatti di essere ricordato che con il c.d. "Decreto del fare" fu prevista la decadenza dalla rateazione a seguito del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive in luogo delle sole due rate consecutive in precedenza previste. Dubbi erano stati pertanto sollevati con riferimento a tutti quei contribuenti che dovevano essere considerati decaduti in considerazione delle precedenti norme, ma che potevano ancora rientrare nel beneficio della rateazione se fossero state applicate delle novità introdotte.

Per porre fine a questi dibattiti fu introdotta una specifica disposizione grazie alla quale i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione potevano richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che: • la decadenza fosse intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; • la richiesta fosse stata presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il decreto Milleproroghe allunga questi termini e riammette alla rateazione i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2014, nel caso in cui gli stessi presentino apposita richiesta entro il 31 luglio 2015.

La norma non pare presentare esclusioni soggettive o oggettive.

Gli effetti della riammissione nei termini I contribuenti che possono beneficiare della nuova riammissione nei termini possono richiedere un nuovo piano di rateazione scaricando i moduli disponibili dal sito Equitalia. Non è necessario allegare alcuna documentazione alla domanda.

La disciplina della remissione è la medesima prevista, l'anno scorso, per la concessione di un nuovo piano di rateazione: • la nuova rateazione potrà avere durata massima di 72 rate, anche nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto, in precedenza, il beneficio della rateazione decennale; • il piano di rateazione concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (e non otto, come negli altri casi).

Il decreto Milleproroghe ha tuttavia introdotto due ulteriori importanti precisazioni.

In primo luogo viene chiarito che, a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Tuttavia, se la rateazione è stata richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa, sebbene limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto. In merito a quest'ultimo punto è opportuno fare ulteriore chiarezza.

Gli enti pubblici che devono provvedere al pagamento di crediti di importo superiore a 10 mila euro devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro. In caso affermativo, non possono procedere al pagamento, ma segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, che fa scattare la procedura di pignoramento presso terzi, fino a concorrenza dell'importo da versare ad Equitalia.

Ebbene, nel caso in cui un ente pubblico abbia segnalato il pagamento di un credito a Equitalia, la nuova richiesta di rateazione non sarà ammessa, con esclusivo riferimento all'importo che può essere riscosso con la procedura di pignoramento presso terzi. Se la volontà del Legislatore è quella di fare cassa, tale disposizione si giustifica facilmente ove si comprenda che, senza l'introduzione di tale disposizione, l'Agente della riscossione avrebbe dovuto rinunciare a una riscossione certa a fronte di un'ulteriore rateazione. Per i contribuenti che vantano crediti nei confronti degli enti pubblici, invece, la convenienza di richiedere quanto prima una nuova rateazione risulta elevata.

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