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DANNI NON PATRIMONIALI E PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE


In tema di danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.), dirimente è la sentenza a S.U. n. 26972/2008, che ascrive il danno non patrimoniale in una categoria generale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie “variamente etichettate”, al fine di evitare duplicazione risarcitorie, per garantire l’integralità del risarcimento, sicché il Giudicante dovrà determinare, mediante criteri che non possono che essere equitativi, il “congruo” risarcimento del danno effettivamente subito.

Nella valutazione dei danni non patrimoniali sussiste il c.d. danno biologico, che così si compone: a) I.T.A. (indennità temporale assoluta), la quale sussiste quando l'infortunato si trova nella totale incapacità fisica o psichica di attendere alle occupazioni dichiarate; b) I.T.P (indennità temporanea parziale), la quale sussiste quando l'infortunato può attendere solo in parte alle occupazioni quotidiane, in relazione al grado di capacità lavorativa che egli ha conservato o che è andato riacquistando poi gradualmente; c) I.P. (indennità permanente), la quale sussiste quando i postumi delle lesioni siano stabilizzati e irreversibili.

Oltre al danno biologico, sussiste il c.d. danno morale, ovvero la ripercussione che ha avuto l'evento lesivo nella sfera psichica, psicologica e morale del soggetto vittima del sinistro, quantificabile in termini monetari.

Si rammenta che, oltre ai disturbi psichici e psichiatrici clinicamente riscontrabili, in tale ambito rientrano, anche, le sofferenze fisiche subite in senso stretto (dolori, degenza post-chirurgica), nonché le menomazioni nell'ambito sociale, sportivo, ricreativo e lavorativo.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 3260/2016; Cass., n. 339/2016) ha statuito che la liquidazione del danno morale non deve avvenire secondo automatismi in percentuale al danno biologico, altrimenti si rischierebbe una duplicazione risarcitoria, bensì secondo una valutazione propria, tramite un accertamento caso per caso dell’esistenza del pregiudizio subito e della sofferenza psicologica patita.

Infine, alla quantificazione dei danni, si devono computare, altresì, gli interessi e la rivalutazione monetaria delle somme liquidande dal dovuto al soddisfo.

Sul punto, preme precisare che, in caso di risarcimento del danno per debiti di valore, alla somma rimborsata devono calcolarsi, altresì, gli interessi e la rivalutazione monetaria.

La rivalutazione monetaria, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell’inadempimento, ovvero del fatto illecito, invece gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro cessante, coprendo i danni derivati dalla perdita dell’utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale.

Pertanto, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995, sull’importo determinato dal danno, sommato alla rivalutazione monetaria, andranno calcolati gli interessi

dalla data del fatto, sulla base della somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 5592/2018), con una recente pronuncia, ha accolto la domanda formulata dallo Studio Legale dell’Avv. Roberto Coen, riconoscendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Il Giudicante ha riconosciuto il diritto del danneggiato ad ottenete la liquidazione del danno, sulla base della Tabella adottata presso il Tribunale di Roma.

Preme precisare che la Tabella è lo strumento ove viene individuato un valore base del danno biologico, secondo indici parametrati all’età ed ai postumi riportati.

Tale valore verrà personalizzato, sulla base delle circostanze del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati in giudizio.

Si rammenta che non è configurabile né alcun diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno sulla base della Tabella in uso presso un Tribunale piuttosto che un altro, né alcun vincolo per il Giudice di adottare la Tabella del suo Tribunale.

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