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"CONSENSO INFORMATO": MAGGIORI IMPEGNI IMPOSTI AL MEDICO.



Come è noto il consenso informato nasce dall'esigenza di sottoporre al paziente tutte le informazioni, in modo completo ed esaustivo, riguardo la sua malattia e le possibili cure e terapie a cui dovrebbe sottoporsi, in modo da renderlo in grado di decidere se acconsentire o rifiutare tale trattamento sanitario. Tale consenso è l'unica manifestazione di volontà che autorizza un qualsiasi atto medico, tanto che costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria, in assenza del quale l'attività stessa costituisce reato ed espone il medico alla condanna al risarcimento del danno qualora non venga conseguito il risultato atteso.

La Suprema corte, con la sentenza 15698/2010, ha accolto il ricorso presentato da una donna a seguito dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico nel corso del quale il medico aveva modificato il programma operatorio preventivato.

Con questa sentenza, quindi, viene stabilito che ogni variazione del programma operatorio deve essere comunicata al paziente. Il medico ha, infatti, «l'obbligo di fornire al paziente tutte le informazioni possibili in ordine alle cure mediche o all'intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che deve sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l'ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni».

Non basta più quindi, come era stato ritenuto in passato, un'informazione generica «dei benefici, delle modalità dell'intervento delle eventuali possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie ed, infine, dei rischi prevedibili in sede post-operatoria», ma il medico deve addentrarsi nei dettagli della tecnica prescelta e informare il paziente di variazioni sul piano operativo del programma operatorio, ferma restando la tecnica concordata.

Avv.Roberto Coen

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