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CARTA DI CREDITO REVOLVING: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER IL SUO CORRETTO UTILIZZO

Aggiornamento: 23 apr 2018


La carta revolving è una tipologia di carte di credito riconducibile alla categoria delle carte ricaricabili, ed ha le stesse funzionalità della tradizionale carta di credito a saldo.

C’è da dire, però, che la carta di credito revolving non prevede l’addebito sul conto di tutte le spese con un’unica soluzione a fine mese, ma consente di effettuare acquisti indipendentemente dai fondi disponibili sul proprio conto corrente, per ripagare poi il proprio debito nei confronti dell’istituto finanziario con rate mensili di importo costante. I rimborsi di queste transazioni prevedono una rata minima costante, il cui importo può essere eventualmente incrementato a discrezione del titolare, che può anche scegliere di saldare l’intero debito. Il cliente è naturalmente tenuto a effettuare il saldo delle singole rate entro le scadenze concordate: con i pagamenti rateizzati egli rimborsa non solo il credito concesso ma anche gli interessi, che sono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate per gli acquisti.

Si noti che, dal momento che gli interessi si pagano solo sulle somme utilizzate, la disponibilità del denaro, se questo non viene utilizzato, non origina interessi.

Affinché la carta di credito in questione possa essere utilizzata, poi, si richiede l’autenticazione delle ricevute tramite la firma del cliente: per questo l’utilizzo è consentito solo al titolare, pena l’immediata revoca del prodotto.

Una volta aver adempiuto tutte le formalità necessarie, la carta revolving può essere usata per tutti gli acquisti ed i prelievi agli sportelli fino al raggiungimento dell’importo massimo messo a disposizione dal creditore (c.d. linea di credito).

Naturalmente, l'entità del plafond dipende dall'affidabilità creditizia del titolare della carta.

Le voci di costo di questa tipologia di carta sono: il tasso di interesse (il cui importo varia in base all’emittente ed è sempre indicato per legge nel contratto), le spese di estratto conto, l’imposta di bollo, le spese di incasso delle rate, eventuali commissioni sui prelievi, eventuali coperture assicurative aggiuntive, eventuali spese nel caso in cui si richieda una carta aggiuntiva per un familiare del titolare, eventuali commissioni per la quota associativa annuale (prevista solo da alcuni istituti).


COMPETENZA DELL’A.B.F. IN MATERIA

Dal momento che, quando si vuole ottenere una carta di credito revolving, è necessario sottoscrivere un contratto bancario, nel caso in cui il cliente decida di esperire un ricorso nei confronti della controparte contrattuale, potrà rivolgersi senza dubbio all’Arbitro Bancario Finanziario (competente in materia di “servizi” bancari).


PROBLEMATICHE PIÙ DIFFUSE

Tra le problematiche maggiormente affrontate, rientra senza dubbio quella della non piena consapevolezza degli oneri che comporta il rilascio delle carte revolving (le quali spesso vengono concesse con particolare facilità).

Ad esempio, va tenuto conto del fatto che i tassi d’interesse (e gli altri oneri) sono particolarmente alti, poiché queste carte non sono assistite dalle tipiche garanzie presenti nelle altre forme di credito.

Tuttavia, il cliente viene tutelato comunque, dal momento che la legge prevede il non superamento del c.d. tasso-soglia usura.


LA FASE PRECONTRATTUALE

Prima che l’intermediario conceda la carta revolving al cliente richiedente, deve fornire a quest’ultimo una serie di informazioni standardizzate in linea con le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (art. 124 TUB).

Sicuramente, l’aspetto che maggiormente necessita di chiarimenti, in questa fase, è quello inerente i costi del finanziamento, anche se il rischio principale viene assunto dal finanziatore e non dal finanziato.

Ovviamente, proprio in virtù del suddetto rischio, il finanziatore avrà la premura di accertare in modo adeguato il merito creditizio del finanziato, al fine di poter decidere se concedere o meno allo stesso la carta richiesta (ricordiamo, infatti, che nessuno può pretendere l’ottenimento di una carta di credito, tantomeno nel caso in cui la banca, con la dovuta discrezionalità, accerti una situazione finanziaria inidonea del cliente).

Nel caso di diniego da parte del finanziatore, questi ha l’obbligo di motivare in modo anche generico, la sua decisione basata necessariamente sulla consultazione di determinate banche-dati (tale assunto è stato ricavato in via interpretativa dal Coll. di Coord., il quale ha posto l’accento sul principio di correttezza che deve connotare il rapporto tra le parti contrattuali).


LA FASE CONTRATTUALE

Il contratto (necessariamente scritto, a pena di validità) di concessione della carta di credito revolving deve disciplinare analiticamente i vari costi: sia quelli automatici, che sorgono in conseguenza dell’immediata conclusione del contratto; sia quelli eventuali, dipendenti dall’effettivo utilizzo della carta.

Le altre necessarie informazioni devono riguardare l’eventuale costo per la concessione della carta e la sorte della quota annuale nel caso di interruzione anticipata del rapporto.

Un elemento essenziale del contratto, poi, è rappresentato dalla previsione dell’importo massimo di indebitamento, nonché delle rate da corrispondersi a restituzione del capitale e pagamento degli interessi.

Spesso, è altresì prevista una clausola in virtù della quale, in caso di mancato pagamento alla data di scadenza delle rate, la banca può prelevare la quota dovuta sul conto corrente del cliente (in tal caso, sono dovuti anche gli interessi moratori).

Infine, per quanto riguarda il recesso, solitamente, la banca può recedere anche senza preavviso purché in presenza di un giustificato motivo, mentre il cliente può farlo nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti nel contratto stesso (naturalmente, gli obblighi già assunti in pendenza del contratto, dovranno essere comunque soddisfatti dal titolare della carta, ed il finanziatore, dal canto suo, non potrà addebitare ulteriori somme al finanziato per il periodo successivo a quello della definitiva conclusione del contratto).


CONSEGNA DELLA CARTA

Dopo aver firmato il contratto, il cliente riceve un esemplare della carta, e grava sul finanziatore l’onere di fornire prova di avere consegnato il suddetto.

La consegna deve avvenire al momento della sottoscrizione del contratto, o quantomeno nelle immediatezze temporali della sua conclusione, altrimenti la banca non potrà addebitare oneri di alcun genere al cliente.


INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI

Il credito in esame non è assistito da particolari garanzie: ciò fa sì che il creditore esiga oneri più elevati dovuti all’accollo di un rischio di insolvenza del debitore, avendo come unica garanzia il patrimonio di quest’ultimo.

Pertanto, si comprende come la principale remunerazione per l’emittente della carta sia data dagli interessi.

Se gli interessi superano la misura legale, vanno determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se il debitore tarda a pagare le rate, sono da lui dovuti gli interessi moratori che si aggiungono a quelli corrispettivi, da pagare, però, solo in relazione alle rate scadute e non all’intero capitale.


PROBLEMATICHE IN TEMA DI USURA E SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

Il cumulo degli interessi e degli altri oneri connessi al contratto in esame, potrebbe portare al superamento del tasso-soglia usura.

Il tasso viene ritenuto usurario quando gli interessi superano il limite previsto dalla legge a qualsiasi titolo.

Va detto che la Banca d’Italia ed i giudici civili non sembrano prendere in considerazione le medesime voci ai fini del calcolo atto a verificare il superamento della soglia in esame (ad es. la Banca d’Italia, infatti, non calcola gli interessi moratori, mentre il giudice civile sì).

L’A.B.F., dal canto suo, quando si è trovato a decidere controversie in tale materia, ha provveduto talvolta a richiedere il ricalcolo degli oneri pagati dal debitore oltre la soglia legale, e talvolta a seguire le istruzioni della Banca d’Italia per le quali non si devono calcolare i costi relativi all’uso di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi.


SEGNALAZIONI NEI SIC

Utilizzare una carta di credito revolving, talvolta, può comportare la segnalazione del suo utilizzatore nei Sistemi di informazioni creditizie.

La maggior parte dei contenziosi riguarda la cancellazione delle segnalazioni avvenute senza i presupposti e/o il risarcimento danni conseguenti alle segnalazioni illegittime.

È fondamentale sapere che, prima di essere segnalati nei SIC, si deve ricevere un preavviso di almeno 15 giorni da parte dell’intermediario il quale deve premurarsi sia dell’avvenuto invio, che dell’avvenuta ricezione.

Il suddetto preavviso deve essere effettivo, altrimenti si considera non avvenuto e ciò comporta l’illegittimità della segnalazione, che a sua volta porta alla cancellazione della stessa.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto del risarcimento dei danni non patrimoniali, di volta in volta questi vengono riconosciuti o meno al cliente, in base alla sua effettiva situazione.


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