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RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA CADUTA IN UNA BUCA SUL MANTO STRADALE ED ONERI PROBATORI



Con sentenza n. 7887/2018, la sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso presentato da una donna che chiedeva il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di una caduta avvenuta a causa di una buca presente sul manto stradale.

In primo grado le pretese della ricorrente trovarono accoglimento, mentre in secondo grado di giudizio, la Corte d’Appello riformò la sentenza di prime cure accogliendo la domanda del Comune (parte appellante).

Alla luce di ciò, la donna adiva la Suprema Corte per ottenere nuovamente la condanna del Comune al risarcimento danni nei suoi confronti.

Occorre evidenziare come, secondo la Corte, la sentenza impugnata aveva premesso, con un'affermazione che non è superata dai ricorrenti se non con generiche affermazioni, che la domanda era stata inquadrata dal giudice di primo grado come azione risarcitoria di cui all'art. 2043 cod. civ.; dopo di che, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame, aveva affermato che non era stata raggiunta la prova né del fatto che la buca fosse realmente un'insidia né della sussistenza del nesso di causalità tra la buca e l'evento lesivo. Si era altresì aggiunto, che si trattava di una buca poco profonda, di modeste dimensioni, tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare. Tale ricostruzione in fatto è stata sufficiente a condurre al rigetto del ricorso e a rendere irrilevante stabilire se la domanda sia stata posta effettivamente ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in base al quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” ovvero dell'art. 2051 del cod. civ., in virtù del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Ed infatti, ferma restando la diversità tra le due norme soprattutto in ordine al riparto dell'onere della prova ed al tipo di prova liberatoria, l'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra la caduta e la buca condurrebbe al rigetto del ricorso anche nell'ipotesi in cui l'art. 2051 cod. civ. fosse stato invocato a sostegno della domanda fin dal giudizio di primo grado, posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza di tale nesso è a carico del danneggiato.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato.

Si riscontra, quindi, ancora una volta, come risulti di fondamentale importanza riuscire a dimostrare il nesso di causalità tra l’evento ed il danno subìto, nonché il fatto di “aver proceduto sempre con la massima attenzione” da parte del danneggiato.

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