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NULLITÀ DELLA MULTA PER MANCATA NOTIFICA ENTRO 90 GIORNI

Aggiornamento: 3 ott

Con decisione numero 7066 del 21 marzo 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nel caso di infrazione al codice della strada rilevata con sistemi elettronici come gli autovelox, va rispettato il termine di 90 giorni per la notifica all'automobilista colto in fallo, pena la nullità della multa stessa.

Il punto cruciale della questione affrontata dai Supremi Giudici ha riguardato l’articolo 201 del Codice della Strada, il quale, nel comma 1, stabilisce che se la violazione non può essere subito notificata al trasgressore, il verbale (con gli estremi dell’infrazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata) deve, “entro 90 giorni dall'accertamento”, essere notificato al proprietario dell’auto.

La problematica della decorrenza dei suddetti 90 giorni è stata interpretata dal Comune di Milano (parte in causa) nel senso che tale periodo di tempo inizia a decorrere dal momento in cui i Vigili prendono visione delle foto dell’autovelox, quindi con tempi ben più lunghi rispetto a quelli indicati dall'articolo del Codice (infatti, il multato, che è riuscito a far valere positivamente le sue pretese, aveva ricevuto la contravvenzione 180 giorni dopo il rilievo dell’autovelox).

Al contrario, invece, i Giudici – tenendo conto dell’esame letterale dell’art. 201 del Codice della Strada e dell’interpretazione effettuata dal Ministero, con comunicazione del 07/11/2014 alla Prefettura di Milano (“La disposizione [ad. 201, Cod. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione“)- hanno ritenuto che il verbale della Polizia municipale debba indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.

In generale, dunque, la Corte di Cassazione rileva come un periodo eccedente i 90 giorni sia eccessivamente lungo e non giustificabile (anche alla luce dell’ evoluzione dei sistemi di rilevamento dei dati utilizzabili ai fini della identificazione del trasgressore e del luogo utile per la notifica) salvo il caso in cui, ad esempio, sia difficile individuare il proprietario dell’auto (pensiamo ai casi di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, come la tardiva trascrizione, il trasferimento della proprietà del veicolo o l’omissione di comunicazione del mutamento di residenza).

Inoltre, il termine superiore ai 90 giorni non è invocabile se “la difficoltà è connessa all'attività dell'amministrazione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni registrate dai rilevatori di velocità, posto che l'effettività dell'azione dell'amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore”.

Occorre, tuttavia, notare come persista un certo squilibrio fra automobilista e Comuni: il primo, se vuole fare ricorso al Giudice di Pace, ha 30 giorni di tempo a disposizione o 60 giorni se si rivolge al Prefetto, e solo 60 giorni per pagare laddove venisse riconosciuto effettivamente colpevole.

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