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RISARCIMENTO DANNI DA VACANZA ROVINATA: COME E QUANDO È POSSIBILE OTTENERLO?


L’art. 47 del Codice del Turismo, al primo comma, recita che “Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.

Il tipo di danno subìto in questi casi è certamente di tipo non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) e, pertanto, va tenuto distinto dal vero e proprio danno patrimoniale il quale, invece, si traduce in una perdita economica (si pensi ad esempio, allo smarrimento del bagaglio che ha un valore economico il quale deve essere risarcito).

Il c.d. danno da vacanza rovinata consiste, dunque, proprio nella perdita di un'occasione di relax.

Prima della nascita del Codice del Turismo, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta alla disciplina del danno non patrimoniale, nell’ambito della quale, però, non esisteva una tipologia di danno risarcibile come quella in esame.

Dunque, prima del 2011, la risarcibilità del danno da vacanza rovinata veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.).

Successivamente, invece, si è riusciti ad ottenere una tutela maggiormente effettiva per il turista.

Innanzitutto, occorre precisare che al verificarsi di un disservizio direttamente sul luogo di vacanza, è opportuno presentare tempestivamente un reclamo al tour operator. In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, indicando al tour operator “l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato” e chiedendo il relativo indennizzo. Si consiglia, inoltre, di allegare alla richiesta le prove dei disservizi subiti anche tramite altri mezzi quali fotografie, filmati e testimonianze, conservando altresì documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, scontrini e ricevute.

La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze, termine entro il quale sarà possibile adire il Tribunale competente per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione.

Per stabilire l’ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto, la giurisprudenza ormai consolidata prevede che la quantificazione avvenga in senso equitativo, ossia secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà non solo tenere conto di alcuni elementi (quali, ad esempio, l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi), ma anche individuare il superamento o meno della soglia minima di disagio e danno al di sotto della quale non è previsto alcun risarcimento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi professionista-consumatore.

Per completezza di esposizione, però, va evidenziato che, nonostante l'inesatto o mancato adempimento, il prestatore può essere esonerato da responsabilità in tre casi: se questi sono dovuti ad una causa riconducibile al consumatore (ed in tal caso il professionista potrà chiedergli un risarcimento del danno relativamente all’opera prestata); se sono determinati dal verificarsi di fatti imprevedibili o inevitabili, riferibili ad un soggetto terzo estraneo (quindi non un collaboratore del professionista); se sono dovuti a caso fortuito o forza maggiore.

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