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RESPONSABILITÀ DEL CHIRURGO MAXILLO-FACCIALE




Negli ultimi decenni, il progresso scientifico, la crescita delle aspettative di cura, l'estensione dell'intervento medico non più solo alla diagnosi ed alla cura, ma anche alla prevenzione e al miglioramento dell'aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione, hanno ampliato l'ambito di indagine concernente la responsabilità del medico, tanto da travalicare i limiti del circoscritto rapporto che lega il medico al paziente e da far ritenere preferibile la locuzione "responsabilità medica", al fine di ricomprendere tutti i titoli di responsabilità nel settore in esame.

In particolare, per quel che riguarda la responsabilità medica del chirurgo maxillo-facciale, ossia di quella specialità medico-chirurgica che mira alla cura di vari tipi di patologia e di problemi estetico-funzionali dei denti, della bocca e del viso, la Cassazione ha recentemente affermato che "In tema di colpa professionale medica, chirurgia maxillo-facciale, non connotata dall'urgenza ma finalizzata a migliorare l'aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione oltre che a regolarne la postura dentale, il consenso informato del paziente esclude la colpa del sanitario solo se esso non si limiti alla semplice enumerazione dei possibili rischi ed alla prospettazione delle possibili scelte, ma investa non soltanto la mera riuscita dell'intervento ma anche il giudizio globale su come la persona risulterà all'esito di quest'ultimo (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto carente la motivazione assolutoria adottata dalla Corte d'Appello relativamente alla condotta di un chirurgo che, benché avesse concordato l'operazione di osteotomia mandibolare con altri specialisti su una paziente per eliminare l'eccessiva sporgenza degli incisivi superiori da cui la predetta era affetta, anziché sconsigliare l'intervento alla luce degli enormi rischi che esso comportava, vi procedeva ugualmente, provocando alla donna tumefazioni e gonfiori permanenti al viso, difficoltà respiratorie e perdita di sensibilità al labbro, così costringendola ad un ulteriore intervento riparatore a distanza di quattro anni)" (in questo senso si veda Cass. Pen., Sez. IV, n. 4541 del 21/12/2012).

Infatti, è il consenso informato del paziente che costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria, in assenza del quale l'attività stessa costituisce reato, essendo il fine della richiesta del consenso informato, quello di promuovere l'autonomia dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.

Conseguentemente, il paziente deve essere posto effettivamente nella condizione di manifestare la propria volontà, anche di fronte a un intervento non necessario per la salute, ma esclusivamente migliorativo dell'aspetto fisico dello stesso, che verrebbe menomata laddove l'informativa del medico risultasse incompleta.

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