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CITTADINANZA PER I DISCENDENTI DEGLI ABITANTI DI RODI E DELLE ISOLE DELL'EGEO

Nel 1912, a seguito della guerra italo-turca, l’Italia conquistò l'isola di Rodi.

Conseguentemente, chi viveva nell'isola di Rodi e nelle altre isole dell'Egeo annesse all'Italia (Astypalaia, Rodi, Chalki, Karpathos, Kassos, Tilos, Nisyros, Kalymnos, Leros, Patmos, Symi, Kos e Lastelloriz), divenne possessore della piccola cittadinanza italiana, o cittadinanza egea, (in forza del D.L. 1854 del 15.10.1925, convertito con L. n. 1139 del 15.04.1926, e del D.L. n. 1379 del 19.10.1933), che non comprendeva il godimento dei diritti politici ed escludeva di conseguenza i suoi titolari dalla partecipazione alla vita della comunità politica statale, oltre ad escluderli dal servizio militare obbligatorio.

Con l’art. 3 del R.D. n. 1381 del 07/09/1938, denominato “Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri”, e con l'art. 23 del R.D. n. 1728 del 17/11/1938, denominato “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, veniva revocata la cittadinanza italiana agli ebrei stranieri concessa dal Trattato di Losanna.

Con la fine della Seconda guerra mondiale, e con l'art. 2 del R.D. n. 25 del 20.01.1944, venivano annullati i provvedimenti di revoca della cittadinanza sopra citati e veniva stabilito il riacquisto della cittadinanza italiana in modo automatico.

In seguito allo sbarco a Rodi delle forze Britanniche e l’occupazione del Dedocaneso da parte delle Forze Alleate, il 27.06.1946, il Dodecaneso fu concesso alla Grecia e con l'art. 29 dell'Accordo Italo-Ellenico firmato successivamente a Roma il 31.8.1949, ratificato con legge del 6.10.1951, n.1752, veniva stabilito che le persone fisiche domiciliate alla data del 10.6.1940 nelle Isole del Dodecaneso che avevano optato o avrebbero optato fino al 31 ottobre 1949 per la cittadinanza italiana, sarebbe stato autorizzato a trasferirsi in Italia, mentre chi aveva già lasciato quel territorio, sarebbe stato considerato come se avesse reso l'opzione per la cittadinanza italiana.

In tal modo, con il riconoscimento della cittadinanza italiana agli ebrei nati a Rodi e nelle altre Isole del Dodecaneso, in possesso della piccola cittadinanza italiana, viene riconosciuta la cittadinanza italiana anche ai loro discendenti, per trasmissione iure sanguinis.

 

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