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RESPONSABILITÀ MEDICA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 8770/2018


La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8770/2018, si è pronunciata chiarendo il valore, in casi di responsabilità medica, delle linee guida e della colpa lieve del medico.

In ordine alla responsabilità medica, l’attuale quadro normativo è regolamentato dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Gelli-Bianco) che prevede una responsabilità civile e penale.

Per responsabilità civile si intende di natura contrattuale nel rapporto tra la struttura sanitaria ed il paziente (prescrizione decennale e onere della prova in carico alla struttura che dovrà dimostrare di avere fatto tutto ciò che era possibile al fine di evitare l’evento dannoso), viceversa di natura extracontrattuale nel rapporto tra medico e paziente (prescrizione quinquennale e onere della prova che ricade sul paziente che deve provare la colpa del medico).

Per responsabilità penale, la Legge Gelli-Bianco ha introdotto l’art. 590-sexies c.p., che valorizza le linee-guida e le buone pratiche clinico-assistenziali e disciplina i casi in cui l’evento dannoso si sia verificato a causa di imperizia del medico.

Precisamente, l’art. 590 sexies c.p. esclude la punibilità del sanitario, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, laddove siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Chiariscono i Giudici di legittimità che le linee-guida rappresentano parametri di osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia, ma non costituiscono norme regolamentari.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la formulazione del’art. 590 sexies c.p. non chiarisce se e in che misura il comportamento imperito del sanitario debba essere correlato alle linee guida.

Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che: "L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;

b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico".

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