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RESPONSABILITÀ CIVILE NELL’ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Aggiornamento: 3 ott

Il Tribunale Civile di Roma, con una recente sentenza, in accoglimento della domanda formulata dallo Studio Legale dell’Avv. Roberto Coen, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni promossa dall’attrice nei confronti del medico assistito dallo Studio Legale Coen, non riconoscendo il nesso causale tra la condotta operatoria del medico-chirurgo ed i danni lamentati dalla paziente (Trib. Roma, sentenza n. 18292/2019, Giudice Dott.ssa Affinita).

Il Tribunale Civile di Roma ha ribadito che nel processo civile vige il principio fondamentale del “più probabile del non”, diversamente dal processo penale ove opera la regola del “oltre il ragionevole dubbio” (c.d. “all or nothing” secondo la dizione anglosassone) (vedi Cass. S.U. nn. 576/2008; 577/2008; 581/2008; 582/2008; 584/2008; 27337/2008; 6045/2010).

Giova precisare che, in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, quest’ultimo ha l’onere di dedurre qualificate inadempienze del professionista che abbiano causato il danno, viceversa il medico ha l’onere di dimostrare che la propria condotta sia esente da scarsa diligenza o imperizia o imprudenza e che, quindi, la propria condotta non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

Orbene, nel caso di specie, il Giudicante, dopo aver ordinato la CTU, ha rilevato che l’intervento chirurgico è stato adeguato ed eseguito correttamente e che, pertanto, il quadro patologico lamentato dalla paziente non risulta riconducibile con alcuna probabilità all’intervento praticato dal medico, nemmeno come eventuale possibile complicanza o conseguenza correlabile all’atto operatorio eseguito.

Il Giudice, quindi, ha ritenuto coerente la diagnosi effettuata dal medico con i disturbi lamentati dalla paziente e con l’esame clinico effettuato al momento del ricovero, nonché la correttezza della metodologia del trattamento eseguito e il rispetto delle linee guida relative all’intervento eseguito.

Stante quanto detto, il Giudicante, in aderenza alla documentazione acquisita e analizzata, ha rigettato la domanda della paziente, accogliendo la difesa dell’Avv. Roberto Coen.


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