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LA MANCATA INCLUSIONE DEI COSTI ASSICURATIVI NEL CALCOLO DEL TAEG, CONSEGUENTE NULLITÀ SECONDO L'ABF



L’Arbitro Bancario e Finanziario spesso si trova a decidere ricorsi esperiti da consumatori che lamentano la nullità del TAEG calcolato non considerando gli oneri assicurativi tra i costi che contribuiscano a formare il TAEG.

La normativa applicabile risulta difforme a seconda se il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto prima o dopo il 2011.

Per i contratti sottoscritti prima del 2011, occorre prendere come riferimento la vecchia formulazione dell’art. 121 del testo Unico Bancario, il quale si riferisce unicamente ai contratti di importo inferiore a Lire 60.000.000 (€ 30.987,41) derivando che, nelle ipotesi di cifra superiore, il ricorrente debba necessariamente chiedere il risarcimento del danno, dimostrando che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, trovando poi applicazione l’art. 117 TUB.

Nei contratti di cifra inferiore, invece, si applica l’art. 124 TUB e il D.M. Tesoro dell’8 luglio 1992 che all’art. 2 include nel calcolo del TAEG unicamente le spese di assicurazione imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, mentre le altre assicurazioni o garanzie diverse vanno escluse dal calcolo del TAEG, con onere della prova in capo al ricorrente, e possibilità di prova contraria in capo all'istituto di credito, come nel caso di contratti sottoscritti dopo il 2011.

Per questi ultimi, infatti, risulta applicabile la nuova disciplina del credito al consumo, e, gli artt. 121 e 125 bis del Testo Unico Bancario, prevedono, tra le altre cose, la nullità delle clausole del contratto – e non dell’intero contratto - relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.

Frequentemente, nel calcolo del TAEG non viene inserita la polizza assicurativa e, per comprendere se sia legittimo o no, occorre stabilire se la stessa sia stata imposta o meno al consumatore.

L’Arbitro Bancario e Finanziario ritiene a carico del ricorrente, l’onere di provare l’obbligatorietà della polizza assicurativa, a prescindere dall'eventuale dicitura come facoltativa, mediante elementi quali la connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e l’assicurazione, o il collegamento dell’indennizzo al debito residuo.

Una volta che il ricorrente abbia fornito la prova dell’obbligatorietà dell’assicurazione, spetta all'istituto di credito fornire la prova contraria, dimostrando di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza e/o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.

Se il ricorrente riuscirà a dimostrare l’obbligatorietà della polizza assicurativa senza che l’istituto di credito riesca a fornire la prova contraria, le clausole del contratto relative al calcolo del TAEG dovranno essere annullate, con conseguente rideterminazione dello stesso.

In ogni caso, ci permettiamo di consigliare a chiunque stia stipulando un contratto di finanziamento con polizza assicurativa, di informarsi adeguatamente circa l’obbligatorietà o meno della stessa.

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